Una delle domande che più spesso mi rivolgono i clienti a cui spetta un risarcimento per i danni subiti è: “tra quanti anni potrò vedere i soldi che mi spettano?”
A questa domanda è certamente difficile dare una risposta, dato che i tempi della giustizia, sempre più oberata da nuovi procedimenti e spesso in carenza di organico, si stanno sempre più allungando. Ormai, una causa ordinaria di primo grado difficilmente dura meno di un anno – un anno e mezzo e, tra
appello ed eventuale giudizio di cassazione, una controversia rischia di durare più di 10 anni. Per questo motivo, il legislatore italiano sta cercando di deflazionare il carico dei Giudici italiani, introducendo nuove forme di risoluzione delle vertenze, da ultimo il controverso istituto della mediazione.
C’è un altro istituto, già in vigore dal 1 marzo 2006, che è stato accolto inizialmente in modo tiepido dagliavvocati ma che sta ottenendo sempre un maggior numero di consensi: trattasi dell'”accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite” di cui all’art. 696 bis c.p.c.
Tale procedura ha in parte anticipato quelli che sono ad oggi gli intendimenti della mediazione, con la differenza di “anticipare” la perizia di un tecnico che fornisca indicazioni “ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.
Ai fini pratici, tale istituto consente di ottenere in tempi brevi una consulenza tecnica d’ufficio, che altrimenti, in corso di causa, avverrebbe anche un anno dopo l’instaurazione del giudizio, con la possibilità, per il danneggiato, di avere un riscontro immediato ed obiettivo su quelli che sono i suoi diritti.
Si consideri, infatti, che le risultanze delle Consulenze Tecniche, in genere, incidono pesantemente sull’esito dei giudizi: ottenerne una prima di instaurare un eventuale giudizio risulta quindi un enorme vantaggio anche per determinare le strategie giudiziali da tenere.
Inizialmente, tale istituto é stato molto utilizzato per le vertenze aventi ad oggetto, ad esempio, i vizi degli immobili e le connesse responsabilità dell’appaltatore.
Tuttavia, negli ultimi tempi si é cominciato ad utilizzare tale istituto processuale anche per le questioni attinenti alla quantificazione dei danni fisici patiti per cause differenti: si pensi ad esempio all’infortunio sul lavoro per il quale non si trova un accordo per il risarcimento del danno differenziale con l’assicurazione del datore di lavoro oppure al danno subito per un errore medico.
I benefici di tale procedura sono molteplici.
Si pensi a quest’ultimo esempio, ovvero il caso in cui una persona ritenga di aver subito un danno per un errore medico e reputi, di conseguenza, di avere diritto ad un risarcimento dei danni. In effetti, non è mai semplice stabilire se i danni lamentati da un paziente siano la diretta conseguenza di un errore medico: d’altro canto, una causa di merito volta ad ottenere un accertamento della responsabilità del dottore ed al risarcimento dei danni potrebbe durare anni, con un esito incerto e con il rischio, in caso di soccombenza, di diversi accollare anche le spese di tutto il procedimento.
Con una ATP ex 696bis c.p.c., invece, si riesce ad avere un riscontro immediato circa la fondatezza delle proprie richieste – verificando l’eventuale responsabilità del curante- e vi è inoltre la concreta possibilità di ottenere un risarcimento in tempi brevi.
Infatti qualora controparte (che in genere é si il medico, ma é anche e soprattutto l’assicurazione professionale di quest’ultimo ) si ritrovi con una consulenza sfavorevole, vorrà verosimilmente giungere ad una definizione della vertenza in tempi brevi, al fine di evitare l’aggravio dei costi di una eventuale causa di merito che, vista la consulenza sfavorevole, la vedrebbe certamente soccombente.
Peraltro, si é discusso e si continua a discutere circa l’applicabilità di detto istituto alle questioni aventi ad oggetto il risarcimento dei danni fisici. Sebbene vi dia una parte della dottrina che è sfavorevole, tale procedimento è visto favorevolmente dalla maggior parte dei giudici italiani.
In particolare, l’orientamento del Tribunale di Treviso é quello di accogliere i ricorsi che richiedono una ATP ex art. 696 bis c.p.c. per i danni fisici causati da interventi chirurgici errati ma anche da responsabilità extracontrattuali in genere.
Infatti, l’Ordine degli Avvocati di Treviso, unitamente agli Ordini degli Avvocati di Venezia, Padova, Trieste, Pordenone e Udine e con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Venezia e della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirughi ed Odontoiatri del Veneto, ha organizzato, tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, alcuni convegni dal titolo ” problematiche medico-legali e giuridiche in tema di ATP conciliativa e prospettive della mediazione del danno alla persona”, nel quale sono stati discussi gli aspetti relativi all’applicabilità dell’istituto in questione ai danni alla persona e nel quale, sia gli avvocati, ma anche e soprattutto i giudici intervenuti, hanno espresso il proprio favore nei confronti della ATP conciliativa.
Riassumendo, quindi, la ATP conciliativa ex art. 696 bis c.p.c. presenta i seguenti vantaggi:
1- offre la possibilità di verificare in tempi brevi sia l’entità dei danni subiti, sia la fondatezza delle proprie
pretese risarcitorie;
2- apre la possibilità ad ottenere un pronto risarcimento dei danni subiti in sede stragiudiziale, specie quando sono coinvolte le assicurazioni professionali dei medici o, comunque, dei responsabili dell’evento dannoso;
3- anche in caso di mancata conciliazione, una eventuale causa di merito avrebbe tempi minori, essendo già stata espletata la parte relativa alla CTU ed avendo comunque in mano un’ottima arma per indirizzare il Giudice verso una soluzione veloce della controversia;
4 – comporta spese minori rispetto ad una causa ordinaria, anche se le spese per il consulente tecnico
d’ufficio e per il proprio consulente di parte dovranno essere anticipate immediatamente (salvo recuperarle in tempi brevi qualora si giunga ad una transazione con controparte).
Chi ritiene, quindi, di avere subito un danno fisico per colpa di un intervento sbagliato, sa di poter contare anche sull’istituto di cui all’art. 696 bis c.p.c. per ottenere, in tempi brevi, ciò che gli spetta.
A cura di avv. Paolo Riscica